Art. 4.

      1. All'articolo 3 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «considerato» è soppressa;

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Sono considerate organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazioni di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci o le cui articolazioni territoriali sono organizzazioni di volontariato.
      1-ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1»;

          c) al comma 2, le parole: «dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico» sono sostituite dalle seguenti: «delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste:

          a) l'assenza di fini di lucro;

          b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo all'affidamento delle cariche associative su base elettiva e

 

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delle cariche collegiali su base a maggioranza elettiva, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle elezioni;

          c) la gratuità delle cariche associative;

          d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi e i loro obblighi e diritti;

          e) l'obbligo di formazione del rendiconto»;

          e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. In relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, il Ministro della solidarietà sociale può, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera b).
      3-ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».